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Sez. 2, Sentenza n. 1422 del 10/05/1972 (Rv. 358024 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - NOZIONE - PORTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358024-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - NOZIONE - PORTA - ESCLUSIONE.*

Sono vedute quelle aperture che per le loro caratteristiche obiettive e per la destinazione dei luoghi hanno la funzione, normale e permanente, di dare aria e luce all'immobile in cui sono aperte, e di permettere non solo di guardare, ma anche di sporgersi verso il fondo del vicino in modo comodo e sicuro; tali non possono essere considerate le porte, le quali non hanno una normale destinazione alla veduta, anche se, occasionalmente permettono, quando sono aperte, di guardare sui fondi circostanti. (Conf 343'66, mass n 320663; 2667'63; 39'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)