Sez. L, Sentenza n. 20976 del 12/10/2011 (Rv. 619176 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Impiego pubblico - Svolgimento di mansioni superiori - Differenze retributive - Riposo settimanale - Computo - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto del lavoratore subordinato alle differenze retributive conseguenti all'espletamento di mansioni superiori si estende ai tempi del risposo settimanale, atteso che quest'ultimo svolge funzioni di recupero delle energie psicofisiche del prestatore e non può essere equiparato, in alcun caso, a un periodo di assenza dal servizio non retribuibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)