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Sez. L, Sentenza n. 1983 del 03/02/2004 (Rv. 569855 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Diritto al superiore inquadramento - Compimento del previsto periodo di espletamento delle mansioni superiori - Computo a tali fini dei riposi settimanali e compensativi - Ammissibilità - Fondamento - Svolgimento del lavoro in tali giorni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569855-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori, necessario per l'acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod.civ., mentre non possono essere computati il periodo di ferie e quello di sospensione dell'attività lavorativa a causa di malattia, deve invece tenersi conto dei riposi settimanali e dei riposi compensativi, che costituiscono parte integrante di un lavoro che si sta svolgendo come suoi necessari momenti di pausa; a tali fini, l'eventualità che il riposo possa essere non materialmente goduto dal lavoratore in quanto questi preferisca accettarne un corrispettivo in denaro resta irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)