Sez. L, Sentenza n. 5783 del 22/12/1989 (Rv. 464686 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO NULLO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - CARATTERE CICLICO O DISCONTINUO O A TEMPO PARZIALE - AMMISSIBILITÀ - VINCOLO OBBLIGATORIO NEGLI INTERVALLI NON LAVORATIVI - PERMANENZA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO NULLO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - CARATTERE CICLICO O DISCONTINUO O A TEMPO PARZIALE - AMMISSIBILITÀ - VINCOLO OBBLIGATORIO NEGLI INTERVALLI NON LAVORATIVI - PERMANENZA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
La trasformazione del rapporto a termine, invalido in quanto tale, in un rapporto a tempo indeterminato non esclude l'efficacia delle pattuizioni che regolano lo svolgimento del servizio, che può, pertanto, conservare, sino al sopraggiungere di una idonea causa di risoluzione, il carattere ciclico o discontinuo o a tempo parziale, senza escludere la permanenza del vincolo obbligatorio negli intervalli non lavorativi, per i quali, quindi, dato il carattere sinallagmatico del rapporto, la trasformazione medesima (ferma l'applicazione di tutti gli istituti a tutela del lavoratore con riferimento al rapporto a tempo indeterminato e, quindi, il diritto all'indennità in relazione all'intera durata del rapporto) non fa sorgere per il lavoratore alcun diritto alla retribuzione. (Conf 4043/81, mass n 414697).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)