Sez. L, Sentenza n. 9278 del 02/09/1995 (Rv. 493883 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ripetute assunzioni a termine - Intervalli non lavorativi - Diritto alla retribuzione - Insussistenza - Computabilità ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità - Esclusione - Mancanza della scrittura relativa al termine o illegittimità della sua apposizione - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di ripetute assunzioni a termine, gli intervalli non lavorativi, che devono intendersi come sospensione consensuale del rapporto, non implicano diritto alla retribuzione, né sono computabili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, ancorché il rapporto, per effetto dell'unificazione conseguente alla mancata apposizione di un termine scritto (ove consentito), od alla illegittimità dello stesso, debba intendersi come a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)