Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 231 del 2000
Massime (1)
Massima n. 25445
- Espropriazione presso terzi
- Crediti impignorabili
- Pensioni erogate dall'inps
- Pignorabilità, nei limiti consentiti dall'art. 545 cod. proc. civ., qualunque sia il credito azionato
- Esclusione
- Lamentata mancanza di giustificazione della diversa disciplina del trattamento pensionistico rispetto alle retribuzioni
- Carenza di adeguata motivazione sulle circostanze di fatto, oggetto del giudizio principale
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità, per difetto di adeguata motivazione sulle circostanze di fatto oggetto del giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle pensioni erogate dall'INPS, nei limiti dell'art. 545 del codice di procedura civile, qualunque sia il credito azionato. - v. 'ex plurimis', l'ordinanza n. 450/1999. A.M.M.
Norme impugnate
- art. 69 legge 30 aprile 1969, n. 153
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal pretore di Venezia nel procedimento civile Castagnetta Girolamo contro Banca nazionale del lavoro S.p.a. ed altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi, il vice pretore onorario di Venezia con ordinanza del 9 dicembre 1997 (pervenuta alla cancelleria della Corte costituzionale il 22 marzo 1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle pensioni erogate dall'INPS nei limiti dell'art. 545 cod. proc. civ. qualunque sia il credito azionato;
che il diverso trattamento assicurato dal sistema vigente alle retribuzioni da un lato e ai trattamenti pensionistici dall'altro non appare giustificabile. Vi sarebbe, infatti, un generale regime di pignorabilità delle retribuzioni, pur nei limiti indicati dall'art. 545 cod. proc. civ. e, invece, una generale impignorabilità delle pensioni, salve le eccezioni specificatamente riconosciute. In particolare, tale disparità di trattamento non si giustificherebbe proprio per quei trattamenti pensionistici non aventi carattere speciale ma che rappresentano la proiezione della remunerazione percepita dal dipendente in attività, una volta in quiescenza;
che in altri termini osserva - il giudice a quo - non può esservi contrapposizione giuridica tra retribuzione e pensione, quando questa sia la remunerazione spettante al lavoratore non più in attività, sicché non troverebbe giustificazione il diverso trattamento quanto alla loro pignorabilità e sequestrabilità.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione non ha adeguatamente motivato sulle circostanze di fatto, per cui non è possibile valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale (ex plurimis ordinanza n. 450 del 1999);
che in particolare non risultano precisati alcuni elementi necessari per decidere la questione, tra i quali lo status del soggetto interessato e la natura del credito fatto valere in giudizio;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione dal vice pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze