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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 450 del 1999

Decisione
decisa il 1999-12-13, depositata il 1999-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:450
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25054

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Assicurazione generale obbligatoria
  • Dipendenti da aziende industriali di interesse nazionale in ristrutturazione e riorganizzazione
  • Facoltà di richiedere, con maggiorazione dell'anzianità contributiva, il prepensionamento
  • Mancata estensione di tale beneficio ai lavoratori invalidi
  • Denunciato deteriore trattamento per i lavoratori più bisognosi di tutela, in violazione del principio di eguaglianza e dei diritti alla salute e alla garanzia previdenziale
  • Inadeguata motivazione della rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - per inadeguata motivazione, in punto di rilevanza, da parte del giudice 'a quo' - la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai dipendenti da imprese industriali, tali da essere definite per i loro elevati livelli di innovazione tecnologica e di competitività di interesse nazionale, ed interessate da esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione, la facoltà di richiedere anticipatamente, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, con maggiorazione dell'anzianità contributiva, la pensione - non consente che di tale beneficio si avvalgano i lavoratori invalidi. Invero, considerato che la questione è stata sollevata sul presupposto che, secondo l'ordinamento vigente, informato ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ottiene la pensione di invalidità a carico dell'INPS non può in alcun caso sostituirla con altra prestazione relativa a diverso evento protetto, e che i contributi versati precedentemente e successivamente gli conferiscono il solo diritto a supplementi della pensione in godimento - a parte che non risulta se nel caso di specie la proposta istanza di prepensionamento sia stata seguita dall'adempimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla legge per rendere operativo l'esercizio di detta facoltà - la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, dei necessari chiarimenti riguardo alla permanenza del rapporto di lavoro del soggetto interessato alla data (non indicata) della concessione della pensione di invalidità e soprattutto al momento della successiva istanza di prepensionamento, e riguardo alla esatta situazione di invalidità o inabilità del soggetto stesso - tenuto conto del quadro normativo in materia - e la omissione, altresì, delle necessarie precisazioni in ordine alla prima richiesta di supplemento della pensione di invalidità senza sostituirne il titolo, in corrispondenza alla evoluzione della giurisprudenza in materia di mutamento del trattamento pensionistico, impediscono alla Corte di pronunciarsi sul promosso incidente. - Riguardo alla precedente ordinanza - anch'essa riconosciuta carente nella motivazione della rilevanza - con la quale la questione era già stata sollevata dallo stesso giudice, O. n. 424/1996. - Riguardo ai principi applicati cfr., inoltre, S. n. 193/1995 e O. n. 327/1994.

Norme impugnate

  • art. 27 legge 23 luglio 1991, n. 223

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1998 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Favaretto Luciano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti gli atti di costituzione di Favaretto Luciano e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Favaretto Luciano, Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento anticipato di anzianità, il pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1995, sollevava in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) nella parte in cui non estende ai titolari di pensione d'invalidità il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva ivi previsto in favore dei lavoratori non invalidi; che a giudizio del rimettente, secondo l'ordinamento vigente, informato ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ottiene la pensione d'invalidità a carico dell'I.N.P.S., non può in alcun caso sostituirla con altra prestazione relativa a diverso evento protetto, ed i contributi versati precedentemente o successivamente, conferiscono ad esso il solo diritto a supplementi della pensione in godimento; che la mancata estensione ai titolari di pensione d'invalidità dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore dei lavoratori non invalidi, riserverebbe alla categoria di lavoratori più bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione; che con ordinanza n. 424 del 1996, questa Corte dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di cui sopra, atteso il difetto di motivazione del provvedimento di rimessione sulla rilevanza; che con successivo provvedimento del 13 febbraio 1998, il pretore di Venezia, nello stesso giudizio originario, ha nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale precisando, ad integrazione della precedente ordinanza di rimessione, che il ricorrente risultava, al momento del pensionamento, dipendente di una delle imprese industriali destinatarie della previdenza di cui alla norma impugnata; e che l'anzianità contributiva era di misura superiore a quella prevista dalla legge; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il ricorrente, concludendo nella prima memoria per l'accoglimento della questione, mentre nella seconda memoria, depositata in prossimità dell'udienza pubblica, per una pronuncia interpretativa nel senso della mutabilità del titolo pensionistico; che nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione.
punto 2
Considerato che questa Corte nella precedente ordinanza n. 424 del 1996 fece anche riferimento alla sua costante giurisprudenza (sentenza n. 193 del 1995; ordinanza n. 327 del 1994), secondo cui la non adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione sulle circostanze di fatto, ovvero su di un punto decisivo della controversia, impedisce di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale; che, nonostante il giudice a quo abbia nella sua seconda ordinanza integrato il primo provvedimento di rimessione, non risultano tuttavia ancora chiariti elementi necessari per decidere la questione costituzionale; il primo dei quali è lo status del soggetto interessato per quanto riguarda la permanenza del suo rapporto di lavoro alla data (non indicata) della concessione della pensione di invalidità e soprattutto al momento della successiva istanza di prepensionamento; che inoltre non risulta l'esatta situazione di invalidità o inabilità del soggetto stesso, tenuto conto del quadro normativo in materia pensionistica (in modo specifico dell'art. 1, quarto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'art. 1, decimo comma, e art. 2, primo e quinto comma della legge 12 giugno 1984, n. 222); né risulta se la proposta istanza di prepensionamento sia stata seguita dall'adempimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla legge per rendere operativo l'esercizio di detta facoltà; che infine la motivazione dell'ordinanza è carente - anche ai fini della rilevanza - in ordine sia alla prima richiesta di ottenere un supplemento della misura della pensione di invalidità senza sostituire il titolo di detta pensione, sia alle successive precisazioni della parte in corrispondenza della evoluzione giurisprudenziale in materia di mutamento del titolo pensionistico (sentenze della Corte di cassazione n. 8820 del 1992; n. 5299 del 1993; n. 9858 del 1995; n. 1821 del 1998); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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