Sez. 2, Sentenza n. 10 del 10/01/1962 (Rv. 250027 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - TERMINE DI DURATA MASSIMA - AMMISSIBILITA - LIMITAZIONE DELLA FACOLTA DI RECESSO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - TERMINE DI DURATA MASSIMA - AMMISSIBILITA - LIMITAZIONE DELLA FACOLTA DI RECESSO - ESCLUSIONE.*
Nel contratto di prestazione d'opera professionale nulla vieta alle parti di apporre un termine il quale, senza precludere l'Esercizio della facolta di recesso (art 2237 cod civ), serva solo ad indicare la durata massima del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)