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Sez. 3, Sentenza n. 947 del 03/04/1974 (Rv. 368858 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - LIMITI - INAMMISSIBILITA - PATTUIZIONE DI UN TERMINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368858-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - LIMITI - INAMMISSIBILITA - PATTUIZIONE DI UN TERMINE - IRRILEVANZA.*

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, la facolta di recesso da parte del committente, prevista come elemento caratterizzante del rapporto di carattere fiduciario, e inderogabile e non puo essere eliminata ne ritenersi rinunciata da una pattuita scadenza contrattuale, il cui termine deve considerarsi inteso unicamente a determinare la durata massima del rapporto. (V 10'62, mass n 250027).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)