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Sez. 2, Sentenza n. 3387 del 22/11/1971 (Rv. 354941 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - GRAVI MOTIVI - SUSSISTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354941-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - GRAVI MOTIVI - SUSSISTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il principio, posto dall'art 196 cod proc civ, per cui il consulente puo essere sostituito solo per gravi motivi concerne, soprattutto, il caso di una consulenza ancora in via di esecuzione, ma non limita il potere discrezionale del giudice di disporre una nuova consulenza e la rinnovazione delle indagini quando non ravvisi idoneo allo scopo, per cui la consulenza era stata disposta, il risultato raggiunto dal primo consulente. L'Esercizio di tale facolta da parte del giudice di merito e insindacabile in Sede di legittimita ove sia sorretto da congrua motivazione che riveli come la rinnovazione delle indagini sia stata disposta a seguito di un prudente apprezzamento della situazione di fatto, non viziato da vizi logici e giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)