Sez. L, Sentenza n. 8333 del 25/07/1991 (Rv. 473319 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Lavorazioni protette - In genere | Configurabilità - Condizioni - Attività accessorie e strumentali o marginali rispetto a quella intellettuale - Rilevanza - Estremi - Fattispecie relativa ad impiegati e dirigenti impegnati in controlli nelle rilevazioni dei tempi di lavorazione e dello stato di avanzamento delle opere svolte in zone a rischio.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Lavorazioni protette - In genere
Ai fini della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è da considerare attività protetta - purché svolta non occasionalmente od eccezionalmente ma abitualmente pur se non continuativamente - anche quella accessoria e strumentale ovvero marginale rispetto all'attività intellettuale, non essendo necessario che le mansioni del lavoratore comportino l'uso diretto di macchine, apparecchi o impianti pericolosi e bastando, invece, che il lavoratore, ancorché impiegato o dirigente, abbia necessità, per l'espletamento delle sue mansioni, di frequentare, in via non occasionale od eccezionale, i locali nei quali si trovano le fonti di rischio. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto la sussistenza dell'obbligo assicurativo con riguardo ad impiegati e dirigenti impegnati in controlli abituali e sistematici - pur se con frequenza variabile nei singoli casi - per la rilevazione dei tempi di lavorazione e dello stato di avanzamento delle opere svolte in zone a rischio).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)