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Sez. L, Sentenza n. 3510 del 15/04/1996 (Rv. 497010 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Impiegati e dirigenti obbligati a recarsi a bordo di navi per ragioni di lavoro - Obbligo assicurativo antinfortunistico - Sussistenza - Mancanza di contatto diretto con apparecchi e impianti ex art. 1 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1996-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497010-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui impiegati o dirigenti di un'azienda siano obbligati, per ragioni di lavoro, a recarsi abitualmente, anche se saltuariamente, a bordo di navi, anche se in corso di costruzione, riparazione o trasformazione, sussiste nei loro confronti l'obbligo assicurativo antinfortunistico, rispetto al quale non è infatti indispensabile il requisito della manualità delle mansioni, essendo invece rilevante il fattore oggettivo dell'esposizione al rischio. La mancanza di un contatto diretto con gli apparecchi e gli impianti di cui all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non esclude, infatti, la sussistenza dell'obbligo suddetto qualora tali lavoratori siano costretti dall'esercizio delle loro mansioni a frequentare non occasionalmente ambienti in cui operano le fonti di rischio di cui all'art. 1 citato.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)