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Sez. L - , Sentenza n. 34424 del 15/11/2021 (Rv. 662777 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto - Limitazione alle statuizioni del giudice d’appello - Necessità - Questioni esaminate in primo grado - Omessa riproposizione in sede di gravame - Conseguenze - Giudicato interno.
Stato
decisa il 2021-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662777-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO

Ai fini della denuncia, con il ricorso per cassazione, della violazione di norme di diritto, assumono rilievo solo le statuizioni del giudice di appello relative ai motivi e alle richieste formulate dall'appellante, mentre consegue la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado, e della relativa pronunzia, e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)