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Sez. 2, Sentenza n. 6754 del 05/05/2003 (Rv. 562591 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Esame del "petitum" e della "causa petendi" in primo grado - Vizio della sentenza di primo grado - Conversione in motivo di gravame - Effetto sostitutivo - Mancata deduzione in appello del vizio del giudizio di primo grado - Conseguenze - Deducibilità in Cassazione - Esclusione - Giudicato interno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562591-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

Spetta al giudice di merito definire il contenuto e la portata delle domande e delle eccezioni avanzate dalle parti, identificando sia il bene della vita destinato a formare oggetto della pronuncia giudiziale ("petitum"), sia il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivino le pretese dedotte in giudizio ("causa petendi"). Ne consegue che, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza di appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, deriva che l'errore in cui sia incorso il giudice quanto alla individuazione del "petitum" (oltrepassato) e/o della "causa petendi" (mutata rispetto alla prospettazione), se commesso nel primo grado del giudizio, non può essere dedotto come mezzo di cassazione della sentenza di secondo grado quando non abbia formato oggetto di motivo del gravame rivolto al giudice di appello, posto che ai fini della denuncia con ricorso per cassazione della violazione di norme di diritto, possono essere considerate solo le statuizioni del giudice di appello in relazione ai motivi ed alle richieste formulate dall'appellante, dovendosi, in caso contrario, indefettibilmente rilevare da parte del giudice di legittimità la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronunzia e che non siano state ritualmente riproposte, da chi vi ha interesse, al giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)