Sez. 6, Sentenza n. 37078 del 01/03/2007 Ud. (dep. 08/10/2007) Rv. 237275 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Esclusione in appello di una circostanza attenuante - Illegittimità - Pena rimasta invariata - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
E illegittima, perché determina una non consentita "reformatio in peius" della sentenza che sia stata impugnata dal solo imputato, l'esclusione di una circostanza attenuante (nella specie, quella prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) da parte del giudice di appello, anche se non ne risulta modificata l'entità della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)