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Sez. 1, Sentenza n. 417 del 03/11/1997 Ud. (dep. 14/01/1998) Rv. 209435 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Esclusione di un'attenuante, pur senza aumento della pena complessiva, in mancanza di impugnazione del P.M. - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie in tema di concorso anomalo di cui all'art.116 cod.pen..
Stato
decisa il 1997-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209435-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di impugnazioni, la esclusione di una attenuante ad opera del giudice di secondo grado, costituisce di per sè, in mancanza di impugnazione da parte del P.M., una "reformatio in peius" non consentita, pur se risulti non modificata l'entità della pena. (Nella concreta fattispecie, la Corte di Cassazione, enunciando il principio di cui in massima, ha censurato la decisione della Corte di Assise di Appello che, pur in mancanza di impugnazione da parte del P.M., aveva negato, in un caso di concorso in omicidio ed altri reati connessi, la sussistenza dell'ipotesi attenuata del concorso anomalo di cui all'art.116 cod.pen.. In motivazione, il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che l'impugnata decisione era altresì da censurare atteso che la ricostruzione del fatto in termini di concorso effettivo, e non anomalo, costituiva una immutazione del fatto e non soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto stesso, in quanto altro è accertare la non partecipazione, neppure sotto il profilo psicologico, al delitto, ed altro è accertare la partecipazione quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)