Sez. 1, Sentenza n. 321 del 03/02/1969 (Rv. 338310 - 01)
FALLIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONTINUAZIONE DA PARTE DEL CURATORE DI UNA CAUSA INIZIATA NEI CONFRONTI DEL FALLITO - CONDANNA DEL CURATORE ALLE SPESE DELL'INTERO GIUDIZIO - LEGITTIMITA.*
FALLIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONTINUAZIONE DA PARTE DEL CURATORE DI UNA CAUSA INIZIATA NEI CONFRONTI DEL FALLITO - CONDANNA DEL CURATORE ALLE SPESE DELL'INTERO GIUDIZIO - LEGITTIMITA.*
Poiche, ai fini dell'Onere delle spese, la soccombenza deve essere valutata secondo l'esito finale della lite, allorquando il curatore del fallimento continui una causa iniziata nei confronti del fallito, e rimanga soccombente, egli puo legittimamente essere condannato alle spese dell'intero processo, comprensive di quelle relative ad una fase in cui e stato in giudizio il fallito (nella specie nei confronti del fallito era stata emessa sentenza non definitiva). (V. 953-68, mass. N.332328 125-68, mass. N.330971 1217-67, mass. N. 327711 209-67, mass. N.325960).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)