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Sez. L, Sentenza n. 11580 del 28/07/2003 (Rv. 565449 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Sentenza di riconoscimento di un credito non passata in giudicato - Impugnazione di detta sentenza da parte del curatore fallimentare e, in via incidentale, del creditore anche da parte del creditore - Pronunzia di condanna della curatela fallimentare - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565449-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

La regola contenuta nel terzo comma dell'art. 95 legge fall. - secondo la quale, se il creditore risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione nel caso che non si voglia ammettere il creditore al passivo del fallimento - comporta che, qualora il curatore abbia proposto impugnazione e il creditore abbia chiesto appello incidentale la corresponsione degli interessi sul proprio credito, la relativa sentenza non può statuire la condanna della curatela del fallimento appellante, ma deve limitarsi a condannare il debitore (nella specie, la fallita società irregolare e i soci illimitatamente responsabili).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95 com. 3, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)