Sez. U, Sentenza n. 4924 del 23/04/1992 (Rv. 476956 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione | Provvedimento ablatorio del fondo emesso dal prefetto anziché dal presidente della Giunta Regionale - Vizio di incompetenza relativa - Domanda del proprietario del fondo diretta a far valere l'illegittimità del provvedimento - Competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione
La domanda del proprietario del fondo espropriato, diretta a far valere l'illegittimità del provvedimento ablatorio del fondo stesso perché emesso dal prefetto anziché dal presidente della Giunta Regionale, si traduce nella denunzia di un vizio di incompetenza relativa ed appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, vertendosi in materia caratterizzata non da una separazione di funzioni costituzionalmente garantita in termini di esclusività, ma da un concorso di compiti nell'ambito di un sistema unitario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)