Sez. 3, Sentenza n. 807 del 23/02/1977 (Rv. 384406 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DEL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - ORDINANZA - MANCATA ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - VIZIO DEL PROCEDIMENTO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DEL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - ORDINANZA - MANCATA ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - VIZIO DEL PROCEDIMENTO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
In tema di passaggio dal rito ordinario al rito speciale delle cause di lavoro, ai sensi dell'art 426 cod proc civ (nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), la circostanza che nell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione manchi l'assegnazione alle parti un termine perentorio, per l'eventuale integrazione degli Atti mediante memorie o documenti, non determina alcun vizio del procedimento, ove non risulti che tale omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)