Sez. 2, Sentenza n. 967 del 14/03/1975 (Rv. 374368 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PORTICI - DISTACCO DAL CONFINE - DISTACCO TRA LE COSTRUZIONI - NORME INTEGRATIVE DEL COD CIV - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - OSSERVANZA DEL DISTACCO TRA LE COSTRUZIONI - DISTACCO DAL CONFINE - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PORTICI - DISTACCO DAL CONFINE - DISTACCO TRA LE COSTRUZIONI - NORME INTEGRATIVE DEL COD CIV - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - OSSERVANZA DEL DISTACCO TRA LE COSTRUZIONI - DISTACCO DAL CONFINE - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETA.*
L'art 10 del regolamento edilizio del comune di portici - nel disporre che le intercapedini fra edifici contigui debbono avere la larghezza minima di otto metri tra il vivo delle mura opposte, in maniera che, per due zone contigue, ciascuno degli edifici deve distanziarsi di quattro metri dalla linea di confine - contiene due norme distinte, di cui, una, attinente al distacco minimo da osservarsi tra le costruzioni e, l'altra, relativa alla distanza tra ciascuna di questa e la linea di confine, le quali integrano, entrambe, con analogo carattere di inderogabilita, la disciplina sulle distanze dettate dal codice civile. In particolare, la norma sulla distanza dal confine, che impone il divieto di costruire su questo (anche in aderenza ed in appoggio) e si traduce nell'abbandono del principio della prevenzione, deve essere applicata anche nel caso in cui la finalita perseguita dall'altra norma, relativa all'osservanza fra le due costruzioni del distacco di otto metri sia stata realizzata per altra via e, cioe, mediante l'arretramento di uno degli edifici, rispetto al confine, per una distanza pari o superiore a tale distacco. (V 383/66, mass n 320747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)