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Sez. 2, Sentenza n. 383 del 05/02/1966 (Rv. 320747 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE - CONSEGUENZE IN ORDINE AL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - COMUNE DI PORTICI.*
Stato
decisa il 1966-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320747-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE - CONSEGUENZE IN ORDINE AL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - COMUNE DI PORTICI.*

L'art.10 del regolamento edilizio del comune di portici dispone che a confine della pubblica via, le intercapedini tra due casamenti contigui non saranno permesse, ne chiuse, ne aperte, se non hanno la larghezza minima di metri otto tra il vivo delle mura opposte, in maniera che per due zone contigue ciascuno dei proprietari deve distanziarsi quattro metri dalla linea di confine. Dall'interpretazione della norma, che prevede da una parte l'Obbligo di osservare in ogni caso una distanza non inferiore agli otto metri e dall'altra la ripartizione dell'Onere fra confinanti, discende che la legittima esistenza di una costruzione sul confine costituisce una limitazione a carico del proprietario confinante, che, se intende costruire in arretramento, dovra sopportare per intero l'Onere di osservare tutta la distanza prevista dal regolamento. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)