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Sez. 5, Ordinanza n. 22664 del 12/08/2024 (Rv. 672315-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE | Reddito d'impresa - Inerenza dei costi - Definizione - Riferibilità ad operazione idonea a produrre redditi - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672315-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE

In tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla loro compatibilità, coerenza e correlazione non già ai ricavi in sé, bensì allo svolgimento dell'attività imprenditoriale idonea a produrre redditi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non inerente l'acquisto, durante la fase di start-up, di un opificio poi locato a terzi, in ragione del tempo trascorso rispetto all'avvio dell'attività, senza valutare se tale costo fosse effettivamente strumentale all'esercizio della complessiva attività d'impresa ovvero ad essa estraneo).

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)