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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25635 del 31/08/2022 (Rv. 665746 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Esercizio del diritto di detrazione - Condizioni - Mancata utilizzazione del bene o servizio per cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665746-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione occorre che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario

all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto legittima la detrazione riferita ad operazioni passive riguardanti un immobile acquistato da una società, da destinare in parte a propria sede e in parte ad altri usi, previa esecuzione di ingenti lavori di ristrutturazione, anche se tali lavori erano durati così a lungo che, dopo sei anni dalla costituzione della società e cinque dall'acquisto dell'immobile, l'attività sociale non era iniziata e l'immobile non era ancora utilizzato).

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)