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Sez. L, Sentenza n. 7455 del 05/07/1991 (Rv. 472963 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Guardie giurate | Indagini - Estensione all'attività lavorativa - Divieto - Indagini relative ad atti o comportamenti configurabili come fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti del datore di lavoro - Rilevanza.
Stato
decisa il 1991-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472963-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Guardie giurate

La limitazione a fini di tutela del patrimonio aziendale delle indagini esperibili dalle guardie giurate a norma dell'art. 2 della legge n. 300 del 1970 comporta che tali indagini non possano estendersi all'attività lavorativa (neppure sotto il profilo dell'eventuale pregiudizio economico derivantene al datore di lavoro), con la correlativa inutilizzabilità - ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari o dell'intimazione del licenziamento - dell'esito delle indagini da tali guardie eseguite in violazione del limite predetto, ma non esclude che le indagini delle stesse guardie possano concernere, con conseguente utilizzabilità dei loro risultati anche ai fini del licenziamento, atti o comportamenti dei lavoratori che siano configurabili come fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2206, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)