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Sez. L, Sentenza n. 9836 del 18/09/1995 (Rv. 494058 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA | Disciplina ex art. 3 statuto lavoratori - Portata - Controllo occulto - Legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa alla vigilanza circa l'incasso del prezzo ed il rilascio dello scontrino fiscale da parte del personale addetto al servizio di ristorazione su linee ferroviarie.
Stato
decisa il 1995-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494058-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA

La norma dell'art. 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che impone al datore di lavoro di comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa, vieta ogni forma di controllo occulto intesa ad accertare la trasgressione, nello svolgimento della prestazione lavorativa, delle prescrizioni dettate dall'art. 2104 cod. civ. e non trova quindi applicazione nelle ipotesi di eventuale realizzazione da parte dei lavoratori di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa pur se commessi nel corso della stessa, i quali vanno individuati, peraltro, in funzione della loro connessione tipica e non solo ipotetica con la suddetta attività, con la conseguenza che deve considerarsi legittimo il controllo occulto su quelle prestazioni lavorative il cui inadempimento costituisca anche violazione di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti (nella fattispecie la decisione di merito -confermata dalla S.C. - aveva considerato legittimo l'affidamento ad un istituto di vigilanza del controllo circa l'incasso del prezzo ed il rilascio dello scontrino fiscale da parte del personale addetto al servizio di ristorazione su linee ferroviarie).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)