Sez. 2, Sentenza n. 2596 del 07/10/1960 (Rv. 880917 - 01)
LUCI E VEDUTE - LUCI IRREGOLARI - ACQUISTO PER USUCAPIONE - ESCLUSIONE. LUCI E VEDUTE - SERVITÙ DI PROSPETTO - REQUISITI OBIETTIVI - CONSEGUENZE IN TEMA DI POSSESSO SERVITÙ - SERVITÙ DI GETTO - DIVIETO DI LEGGE PER TALUNE MATERIE - ILLICEITA PARZIALE DELL'OGGETTO - CONSEGUENZE.
LUCI E VEDUTE - LUCI IRREGOLARI - ACQUISTO PER USUCAPIONE - ESCLUSIONE. LUCI E VEDUTE - SERVITÙ DI PROSPETTO - REQUISITI OBIETTIVI - CONSEGUENZE IN TEMA DI POSSESSO SERVITÙ - SERVITÙ DI GETTO - DIVIETO DI LEGGE PER TALUNE MATERIE - ILLICEITA PARZIALE DELL'OGGETTO - CONSEGUENZE.
Sotto l'impero del cod. civ. 1865, la luce regolare per Mancanza delle caratteristiche esteriori, quando non era tale da consentire l'affaccio sul fondo del vicino, restava pur sempre una luce, non ammettendo la legge un tertium genus, fra la luce ed il prospetto. L'uso di tale finestra, così come consentito dalle sue caratteristiche, non costituiva Esercizio di servitù capace di essere acquistata per usucapione; pertanto, il proprietario del fondo, su cui la finestra era aperta, poteva, in ogni tempo, chiederne la regolarizzazione, ovvero attuarne la chiusura mediante appoggio di una nuova fabbrica. Presupposto essenziale dell'esistenza di una servitù di prospetto, ovvero del suo Esercizio di fatto, è la permanente e normale destinazione di una finestra, oltre alla inspectio, anche alla prospectio,; permanenza e normalità che non può essere ricercata nella intenzione del proprietario bensì della natura dell'opera, in quanto è questa che con il suo uso normale determina il permanente e normale assoggettamento del fondo del vicino al peso del prospetto oltre che della veduta. Non potendo, dunque, esservi possesso di una servitù di prospetto senza che sia esercitato il corrispondente potere di fatto, non può ritenersi che sussista l'Esercizio di tale servitù, quale che sia l'intenzione del proprietario di quella finestra, quando per le condizioni di questa, oggettivamente considerate, manchi la possibilita stessa di esercitare comunque la prospectio sul fondo del vicino. Può farsi, invero, atto di possesso relativamente all'Esercizio di tale servitù fin quando duri siffatta possibilità materiale, non quando essa venga a mancare, anche se ciò avvenga per fatto proprio dello stesso possessore, come nel senso che questi apponga alla finestra una grata o altro concreto impedimento all'affacciato. In tale ipotesi, lo stesso possessore crea uno stato di fatto inconciliabile con la intestazione di esercitare il prospetto, onde neppure potrebbe ritenersi ancora insussistente l'animus possidendi in relazione all'Esercizio dell'assunta servitù. Se la servitù di getto riguarda anche materie che la legge vieta in modo assoluto di gettare o depositare sui terreni anche privati per ragioni di igiene e di sanità pubblica, , la servitù stessa, relativamente al getto di tali materie, è da ritenersi nulla per illiceità parziale dell'oggetto, restando invece, per il getto delle altre materie consentito dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 584, Cod. Civ. art. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)