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Sez. 2, Sentenza n. 3265 del 04/04/1987 (Rv. 452333 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - DISCIPLINA DETTATA DALL'ABROGATO CODICE CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVITÙ PER USUCAPIONE O PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452333-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - DISCIPLINA DETTATA DALL'ABROGATO CODICE CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVITÙ PER USUCAPIONE O PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*

Anche secondo la disciplina dettata dall'abrogato codice civile, l'assenza dei requisiti stabiliti per le luci non era sufficiente a farle qualificare vedute, quando le stesse non consentivano di "inspicere in alienum". Tali luci irregolari, pur potendo configurarsi come servitù, escludenti la facoltà del vicino di chiuderle con le proprie costruzioni, non potevano, tuttavia, a causa del carattere negativo e non apparente dell'indicato contenuto, essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma solo in forza di titolo convenzionale, sicché, mancando un siffatto titolo, il vicino poteva in ogni tempo chiederne la regolarizzazione (pur in assenza di una norma analoga a quella di cui all'art. 902, comma secondo, del codice civile vigente) ovvero occluderle mediante appoggio di una nuova fabbrica. Pertanto, il fatto che una luce irregolare sia stata realizzata sotto l'impero del vecchio codice civile e che il proprietario del fondo vicino non vi sia avvalso della facoltà di chiuderla con una propria costruzione non fa sorgere alcuna situazione favorevole, e tanto meno di diritto quesito, per il proprietario del fondo in cui la luce stessa si apre potendo sempre il primo esercitare detta facoltà di alternativa a quella di chiederne la regolarizzazione. (V 1936/70, mass n 347956; (V 1941/66, mass n 323765; (V 2596/60, mass n 880917; (V 2133/56, mass n 880476).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. Abrog. art. 584, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. Abrog. art. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)