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Sez. 3, Sentenza n. 1492 del 18/05/1971 (Rv. 351823 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALLA COSA COMUNE - DIVISIBILITA DELLA OBBLIGAZIONE - LEGITTIMAZIONE DI OGNI SINGOLO CONDOMINO PER LA SUA QUOTA.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351823-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALLA COSA COMUNE - DIVISIBILITA DELLA OBBLIGAZIONE - LEGITTIMAZIONE DI OGNI SINGOLO CONDOMINO PER LA SUA QUOTA.*

Nell'ipotesi che la domanda riguardi il risarcimento del danno subito dalla cosa comune, essendo l'obbligazione divisibile, in quanto tale e per sua natura il denaro che ne costituisce l'oggetto, nulla impedisce che ciascun partecipante agisca singolarmente per esigere il soddisfacimento della sua parte di credito. (V 2011'68, mass n 334052).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)