Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 13/07/1982 (Rv. 422092 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - AZIONE DEL CONDOMINIO A DIFESA O A VANTAGGIO DEL FONDO COMUNE - INTERVENTO DEGLI ALTRI CONDOMINI IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - AZIONE DEL CONDOMINIO A DIFESA O A VANTAGGIO DEL FONDO COMUNE - INTERVENTO DEGLI ALTRI CONDOMINI IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio relativo ad Azione, reale o personale, esercitata da un condomino a difesa od a vantaggio del fondo comune non è ammissibile, a norma dell'art. 344 cod. proc. civ., l'intervento degli altri condomini in grado d'appello, data la facoltà di ciascun condomino di esperire singolarmente una siffatta Azione e la conseguente inidoneità della decisione della suindicata controversia a pregiudicare i condomini rimasti estranei ad essa; ciò tanto più se trattasi di domanda relativa ad obbligazioni divisibili (nella specie: pagamento dell'indennità di medianza del muro e risarcimento del danno), che possono essere richieste per quote dai singoli creditori, con conseguente configurazione al riguardo di un litisconsorzio facoltativo, che non determina inscindibilità di cause e giustifica l'intervento soltanto in primo grado, a norma degli artt. 103 e 105 cod. proc. civ.. (V 3902/81, mass n 414559; (V 5220/80, mass n 409053; (V 4867/79, mass n 401485; (V 5030/77, mass n 388641; (V 1492/71, mass n 351823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1314, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)