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Sez. 1, Sentenza n. 11202 del 20/11/1990 (Rv. 469828 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - IN GENERE - TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE AL VETTORE DEL VALORE DELLA MERCE - OBBLIGO DEL MITTENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469828-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - IN GENERE - TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE AL VETTORE DEL VALORE DELLA MERCE - OBBLIGO DEL MITTENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Nel contratto di trasporto aereo internazionale, la dichiarazione al vettore del valore della merce (al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno per l'eventuale perdita della merce stessa, dietro versamento di un corrispettivo) è una semplice facoltà, e non un Obbligo del mittente, con la conseguenza che quest'ultimo non può essere considerato responsabile, nei confronti dell'assicuratore del rischio del trasporto - sotto il profilo di un possibile pregiudizio delle ragioni di rivalsa di quest'ultimo verso il vettore - della mancata effettuazione della detta dichiarazione. (V 3582/86, mass n 446505).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Navig. art. 952, Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 22, Legge 19/03/1932 num. 841 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/09/1955 num. 11, Legge 03/12/1962 num. 1832 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)