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Sez. 3, Sentenza n. 3582 del 28/05/1986 (Rv. 446505 - 01)

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - LETTERA DI TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA MERCE - EFFETTI - OBBLIGO DELLO SPEDIZIONIERE IN DIFETTO DI ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1986-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446505-01

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - LETTERA DI TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA MERCE - EFFETTI - OBBLIGO DELLO SPEDIZIONIERE IN DIFETTO DI ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*

La dichiarazione del valore della merce nella lettera di trasporto aereo internazionale - che (in corrispondenza alla "dichiarazione speciale di interesse alla riconsegna" descritta nell'art. 22 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932 n. 81) comporta l'integrale risarcibilità del danno per l'eventuale smarrimento della merce medesima (in deroga a regole generali di delimitazione forfettaria della responsabilità del trasportatore) in corrispettivo del pagamento di una maggiorazione del prezzo del trasporto - non è un'attività ordinaria che, nel quadro dell'esecuzione dello incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1737, 1710 cod. civ.) lo spedizioniere è senz'altro tenuto a compiere pure in difetto di istruzioni del committente (del quale deve tutelare anche l'interesse al contenimento del costo del trasporto). Pertanto, in Mancanza delle istruzioni del committente, l'Obbligo dello spedizioniere può sorgere in base all'art. 1710 cod. civ. solo in presenza di circostanze particolari attinenti al rapporto nel quale il trasporto è inserito ovvero a peculiarità dello stesso la cui conoscenza attivi l'Obbligo della predetta dichiarazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1739, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 22, Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)