Sez. 3, Sentenza n. 14773 del 03/10/2003 (Rv. 567324 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Denuncia di omessa pronuncia su domanda - Onere della parte di indicare nel ricorso per cassazione il "chiesto" al giudice del merito - Mancata indicazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Poiché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando il giudice di merito, pronunciando oltre i limiti delle domande delle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce o nega un bene della vita diverso rispetto a quello domandato, è inammissibile per difetto di interesse la censura all'interno della quale non si chiarisce qual è il bene della vita sul quale sia intervenuta la pronuncia non richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)