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Sez. 5, Ordinanza n. 24434 del 11/09/2024 (Rv. 672155-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Accise sull'energia elettrica - Inclusione nella base imponibile IVA - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672155-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema d'IVA, le accise sull'energia elettrica, dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione finanziaria, rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto quando sono effettivamente riversate sul consumatore finale, ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, poiché entrano a far parte del prezzo da quest'ultimo corrisposto, costituendo un elemento del costo del prodotto venduto.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 78 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)