diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 26145 del 16/10/2019 (Rv. 655538 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Accise sull’energia elettrica - Inclusione nella base imponibile IVA - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655538-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema d'IVA, le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione finanziaria rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, poiché solo in questo caso entrano a far parte del prezzo da quest'ultimo corrisposto e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 78 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)