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Sez. L, Sentenza n. 16630 del 05/11/2003 (Rv. 567916 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Molteplici violazioni della stessa norma mediante più azioni o omissioni - Cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 8, legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Violazione dell'art. 16, primo comma, legge n. 56 del 1987 - Molteplici assunzioni - Pluralità di azioni - Configurabilità - Continuazione - Esclusione - Attuazione di un unico disegno - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567916-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

Atteso che la disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 8, della legge n. 689 del 1981, si riferisce solo alle ipotesi di violazioni di diverse o della stessa disposizione compiute con una sola azione o omissione, restando irrilevante l'esecuzione di un unico disegno, non è applicabile nel caso di violazione dell'art. 16, primo comma, della legge n. 56 del 1987, qualora - come nella specie - siano assunti più lavoratori, giacché in tal caso ricorrono più violazioni della medesima norma con pluralità di azioni, essendo l'obbligo costituito dall'assunzione di un lavoratore con il rispetto delle prescrizioni ivi previste, ed essendo di conseguenza integrata la violazione all'atto di ciascuna assunzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)