Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 07/04/1999 (Rv. 524999 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Assunzione in tempi diversi di una pluralità di lavoratori - Assenza di autorizzazione dell'ufficio di collocamento - Applicabilità della disciplina della continuazione ex art. 8 della legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
Nel caso di pluralità di violazioni della medesima norma di legge in materia di collocamento al lavoro (in particolare, assunzione di lavoratori senza il preventivo nullaosta dell'ufficio del lavoro) compiute in tempi diversi, non è applicabile la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 8 legge 24 novembre 1981 n. 689, atteso che questa si riferisce solo all'ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno, tanto più che l'art. 26 legge 28 febbraio 1987 n. 56 (che ha sostituito l'art. 27, comma secondo, legge 29 aprile 1949 n. 264), prevede per tale violazione una sanzione amministrativa pecuniaria correlata al numero dei lavoratori interessati, così dando luogo ad un precetto a struttura pluralistica.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 18 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)