Sez. 3, Sentenza n. 2728 del 25/06/1977 (Rv. 386381 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE- LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE- LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE.*
Per legittimazione ad causam si intende il potere di chiedere al giudice una pronunzia su di un rapporto giuridico, di cui la parte si attribuisce la soggettivita, onde deve riconoscersi condizione sufficiente per la legittimazione dell'attore la semplice affermazione di essere titolare del diritto controverso; mentre la titolarita effettiva del diritto stesso e invece elemento condizionante una pronuncia favorevole nel merito. (Conf 1205/76, mass n 379894; (Conf 1280/75, mass n 374772; (Conf 989/75, mass n 374386; (Conf 3195/73, mass n 367014).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)