Sez. 2, Sentenza n. 1280 del 08/04/1975 (Rv. 374772 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - LIMITI - TITOLARITA DEL RAPPORTO IN LITE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - LIMITI - TITOLARITA DEL RAPPORTO IN LITE - ESCLUSIONE.*
La legitimatio ad causam costituisce una condizione della Azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere non gia una sentenza favorevole, ma una qualsiasi decisione di merito. Essa si risolve, percio, nella titolarita del potere di promuovere un giudizio, o del dovere di subirlo, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto in lite, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, dal lato attivo e dal lato passivo, del rapporto stesso. (Conf 443/73, mass n 362441).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)