Sez. 5, Sentenza n. 12774 del 10/06/2011 (Rv. 618431 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI | Recupero dell'imposta per "plafond" carente o sforato - Termine per l'emissione dell'avviso di accertamento - Art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Decorrenza - Dal momento di utilizzo del "plafond".
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI
In tema di IVA, l'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione dell'imposta non versata in caso di cessioni all'esportazione, quando si accerti un "plafond" carente o uno sforamento dello stesso, deve essere emesso entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, termine che decorre non dall'anno di imposta in cui il "plafond" si è formato, ma da quello in cui esso viene utilizzato per operare in regime di sospensione di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)