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Sez. L, Sentenza n. 4056 del 19/02/2008 (Rv. 601956 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto - Criteri di determinazione - Disciplina attuativa di direttiva comunitaria - Deroga in base alla contrattazione collettiva - Limiti - Meritevolezza dell'agente - Riconduzione ad equità - Necessità - Fattispecie relativa ad applicazione del contratto collettivo del 27 novembre 1992.
Stato
decisa il 2008-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601956-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente nel regime precedente all'accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'"indennità meritocratica", ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1, cod. civ., è necessario verificare se - fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3, cod. civ. - l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo del 27 novembre 1992, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in adesione all'orientamento precedente alla citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, aveva ritenuto la prevalenza del criterio previsto dalla contrattazione collettiva rispetto al criterio legale di cui all'art. 1751 cod. civ. in quanto più favorevole secondo una valutazione complessiva "ex ante", rimettendo al giudice del rinvio il compito di verificare se all'agente, sulla base degli elementi di fatto considerati, spettasse, per la meritevolezza del suo operato, una indennità di importo maggiore rispetto a quella garantita dall'accordo collettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65 art. 5, Contr. Coll. 27/11/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)