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Sez. 2, Sentenza n. 21088 del 09/10/2007 (Rv. 599569 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto - Criteri di determinazione - Disposizione dell'articolo 17, n.2, della direttiva n.86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 - Inderogabilità - Limiti - Applicazione di un accordo collettivo - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599569-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'articolo 19 della direttiva n.86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'articolo 17, n.2, della su citata direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all'agente commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di detta disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303, Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653 art. 17, Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)