Sez. L, Sentenza n. 4520 del 05/05/1999 (Rv. 526060 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE CON L'OPERAIO, DISTINZIONI) | Appartenenza del lavoratore alla categoria operaia o impiegatizia - Accertamento alla stregua del contratto collettivo regolante il rapporto - Obbligatorietà - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE CON L'OPERAIO, DISTINZIONI)
Quando il rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, l'accertamento dell'appartenenza del lavoratore alla categoria operaia o impiegatizia deve essere condotto alla stregua di tale disciplina le cui indicazioni assumono valore vincolante anche per la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base del contratto collettivo di categoria, aveva ritenuto che andasse inquadrato come impiegato di terza categoria un lavoratore che operava nell'ambito dell'ufficio "planning" e utilizzava un sistema computerizzato utilizzato per controllare la produzione e in generale tutta l'attività dell'officina nella quale era inserito, pur rimanendo totalmente esterno al processo produttivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)