Sez. L, Sentenza n. 5587 del 17/05/1993 (Rv. 482398 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Impiegato privato - In genere (nozione, differenze con l'operaio, distinzioni) | Appartenenza del lavoratore alla categoria operaia o impiegatizia - Accertamento alla stregua del contratto collettivo regolante il rapporto - Obbligatorietà - Ricorso a criteri distintivi elaborati in astratto - Esclusione - Criteri di qualificazione ex R.D.L. n. 1925 del 1924 - Diretta applicabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Impiegato privato - In genere (nozione, differenze con l'operaio, distinzioni)
Quando il rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, l'accertamento dell'appartenenza del lavoratore alla categoria operaia o impiegatizia deve essere condotto alla stregua di tale disciplina - le cui indicazioni assumono valore decisivo e vincolante anche per la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria - e non già in base a criteri distintivi elaborati in astratto, come quelli fondati sul carattere manuale o intellettuale della prestazione di lavoro o sul tipo di collaborazione prestata dal dipendente, essendo d'altro canto esclusa la diretta applicabilità dei criteri di qualificazione contenuti nella disciplina legale del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 1, Legge 18/03/1926 num. 562 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)