Sez. 3, Sentenza n. 8598 del 22/06/2001 (Rv. 547679 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Poteri di rappresentanza - Applicabilità delle norme sulla società semplice.
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE
La famiglia coltivatrice integra un organismo collettivo finalizzato all'esercizio in comune di un'impresa agricola e disciplinata dalla regola dell'amministrazione disgiuntiva propria della società semplice, con la conseguenza che, nella mancanza di designazione di un comune rappresentante, ciascun membro ha il potere di rappresentare il gruppo nei confronti del concedente, il quale come può agire nei confronti di uno solo dei membri per la risoluzione del contratto, nonché nella fase del tentativo di conciliazione, allo stesso modo è tenuto ad effettuare al "denuntiatio" soltanto al rappresentante designato, in mancanza del quale, della stessa può dare legale comunicazione ad uno solo dei membri della famiglia insediata sul fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)