Sez. 4, Sentenza n. 2759 del 01/03/1983 Ud. (dep. 26/03/1983) Rv. 158134 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ - IN GENERE - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ - LIMITI DI PRUDENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ - IN GENERE - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ - LIMITI DI PRUDENZA.*
In materia di circolazione di veicoli rientra nella comune e normale prevedibilità l'ipotesi dell'ingombro, anche improvviso, della Sede stradale e, pertanto, la velocità dei veicoli deve essere sempre commisurata alle condizioni di visibilità ed adeguata alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali e deve essere tale da consentire, in ogni evenienza, la normale manovra di arresto e cioè la possibilità di fermarsi, evitando l'urto contro ogni eventuale ostacolo esistente sulla carreggiata; consegue che l'Obbligo del conducente di moderare la velocità va posto in relazione sia con l'esistenza attuale di un ostacolo che con la prevedibilità della comparsa di un ostacolo. (Conf mass n 146869; (Conf mass n 135095).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)