Sez. 5, Sentenza n. 676 del 22/10/1976 Ud. (dep. 18/01/1977) Rv. 135095 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE -NORME DI COMPORTAMENTO- VELOCITA - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA VELOCITA - RIDUZIONE FINO AL LIMITE DELLA PRUDENZA - NECESSITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE -NORME DI COMPORTAMENTO- VELOCITA - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA VELOCITA - RIDUZIONE FINO AL LIMITE DELLA PRUDENZA - NECESSITA.*
Diminuire la velocita, secondo il criterio elastico di cui all'art 102 codice stradale, non significa ridurla in rapporto alla velocita tenuta dal singolo conducente, ma portarla ad un limite (superiore o inferiore a quaranta chilometri orari) che ne escluda la pericolosita per persone e cose e che consenta di fronteggiare la situazione con manovre appropriate e, occorrendo, anche con l'arresto dell'autoveicolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)