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Sez. 6, Sentenza n. 24630 del 15/05/2012 Ud. (dep. 21/06/2012) Rv. 253108 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Violenza - Compatibilità con il delitto di oltraggio - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253108-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la legge n. 94 del 2009, ha espunto dal tessuto normativo ogni riferimento alla violenza, con la conseguenza che l'uso di quest'ultima può ritenersi compatibile con la fattispecie delittuosa soltanto nei ristrettissimi limiti della cosiddetta ingiuria reale, configurabile quando le percosse costituiscano una violenza di inavvertibile entità, che, senza voler cagionare alcuna sofferenza alla parte offesa, evidenzi il proposito di arrecare alla vittima offesa morale, avvilendola con un gesto di disprezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)