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Sez. 1, Sentenza n. 1486 del 21/04/1987 Cc. (dep. 12/05/1987) Rv. 175957 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ELEMENTI INDIZIANTI - PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ED ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - INTERVENUTO GIUDICATO - UTILIZZABILITÀ DEL SOLO PROCEDIMENTO QUALE INDIZIO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175957-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ELEMENTI INDIZIANTI - PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ED ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - INTERVENUTO GIUDICATO - UTILIZZABILITÀ DEL SOLO PROCEDIMENTO QUALE INDIZIO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

La circostanza dell'elevata imputazione per i delitti di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso in un procedimento definitivamente conclusosi con la formula di assoluzione per non aver commesso il fatto non può essere di per sè sola utilizzata per l'applicazione di una misura di prevenzione di pubblica sicurezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)