Sez. 1, Sentenza n. 2909 del 19/12/1988 Cc. (dep. 11/02/1989) Rv. 180424 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ACCERTAMENTO - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE DI CONDANNA - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ACCERTAMENTO - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE DI CONDANNA - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'autonomia del giudizio di prevenzione, fondato sull'accertamento della pericolosità sociale del proposto, rispetto a quello di merito, volto all'accertamento della responsabilità penale, non impedisce l'utilizzabilità dei medesimi fatti e delle medesime prove, purché gli uni e le altre siano contemporaneamente capaci di fornire la dimostrazione dell'esistenza sia dei presupposti della pericolosità (da valutarsi sulla base di un giudizio sintomatico), sia della colpevolezza dell'imputato (da valutarsi sulla base delle prove per una pronuncia di condanna, che prescinde dall'attualità del pericolo costituito dall'imputato in libertà). (V mass n 175957; (V mass n 171800; (Conf mass n 176555).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)